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La riproduzione della forma di un prodotto DOP

Vietato riprodurre la forma o l’aspetto di un prodotto protetto da denominazione registrata qualora possa indurre in errore il consumatore. Commento alla Sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 17 dicembre 2020 nella causa C-490/19. Di questo e altri casi...

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Commento alla Sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 17 dicembre 2020 nella causa C-490/19. Di questo e altri casi si parlerà nella tavola rotonda di mercoledì 25 maggio, all’inizio della seconda giornata del convegno digitale LattePiù
Vietato riprodurre la forma o l’aspetto di un prodotto protetto da denominazione registrata qualora possa indurre in errore il consumatore

Quanto conta la forma di un prodotto alimentare sotto il profilo giuridico?

La risposta viene dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con la sentenza del 17 dicembre 2020 nella causa C-490/19 ha stabilito che è vietato riprodurre la forma o l’aspetto di un prodotto coperto da denominazione d’origine protetta (DOP) nel caso in cui tale riproduzione possa indurre in errore il consumatore, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, comprese le modalità di presentazione e di commercializzazione del prodotto nonché del contesto fattuale.

La controversia sottoposta all’attenzione dei Giudici di Lussemburgo riguarda il formaggio “Morbier” prodotto in Francia, nel massiccio della Giura, che a partire dal 22 dicembre 2000 rientra tra i prodotti riconosciuti a denominazione d’origine protetta. Il tratto distintivo del “Morbier” è la presenza di una striscia nera, realizzata con carbone vegetale, che divide il formaggio in due parti in senso orizzontale, esplicitamente menzionata nella descrizione del prodotto contenuta nel disciplinare collegato alla DOP.



Il caso

Nella vicenda in esame l’Associazione per la tutela del formaggio “Morbier” (Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier) ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di primo grado di Parigi la Société Fromagère du Livradois, produttrice di formaggio Morbier dal 1979 – la quale non si trova nella zona geografica individuata dal disciplinare – che successivamente al periodo transitorio, ha continuato a produrre e commercializzare un formaggio denominato “Montboissié du Haut Livradois” avente il medesimo aspetto visivo del Morbier protetto dalla DOP, in particolare la caratteristica striscia orizzontale.

Secondo l’Associazione di tutela della DOP, tale pratica costituirebbe un atto di concorrenza sleale in quanto idoneo a generare confusione tra i prodotti (seppur aventi denominazioni diverse: Morbier e Montboissié du Haut Livradois), oltre che un indebito sfruttamento della notorietà dell’immagine tipicamente associata al formaggio oggetto della denominazione d’origine protetta.

La domanda di cessare qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della denominazione della DOP Morbier è stata respinta sia in primo che in secondo grado; secondo la Corte d’Appello francese la striscia orizzontale caratterizzante il formaggio prodotto dalla Société Fromagère du Livradois rientra in una tradizione storica ottenuta tramite una tecnica antichissima presente anche in formaggi diversi dal Morbier. Occorre però precisare che il diritto di utilizzare il carbone vegetale è riconosciuto al solo formaggio protetto dalla DOP; mentre la Société Fromagère du Livradois utilizza per la fabbricazione della striscia orizzontale polifenoli d’uva, cosicché in base al diverso processo di fabbricazione i due formaggi non possono essere assimilati. Un altro elemento che distingue il formaggio Montboissié dal formaggio Morbier è l’utilizzo di latte pastorizzato per il primo e di latte crudo per il secondo; tale ulteriore tratto distintivo avalla, secondo la Corte di secondo grado, la capacità di distinguere i due formaggi da parte dei consumatori.

Tali argomentazioni non sono state tuttavia ritenute sufficientemente dirimenti da parte dell’Associazione di tutela della DOP la quale ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che “una denominazione d’origine è protetta contro qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto” e nel caso in esame la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del dettato normativo di cui agli articoli 13 dei regolamenti nr. 510/2006 e 1151/2012, statuendo che è vietato il solo utilizzo della denominazione di un prodotto tutelato da DOP.



La questione pregiudiziale

La Suprema Corte francese ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di Giustizia europea una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 cioè se la riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto protetto da una DOP, senza l’utilizzo della denominazione registrata, sia idonea a costituire una prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, vietata dagli articoli 13, paragrafo 1, lettera d), di tali due regolamenti.



I princìpi espressi dalla Corte di Giustizia


I Giudici di Lussemburgo hanno osservato che “la tutela prevista dai regolamenti nr. 510/2006 e 1151/2012 riguarda la denominazione registrata e non il prodotto che quest’ultima ha ad oggetto. Essa non ha, dunque, lo scopo di vietare l’utilizzo delle tecniche di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di un prodotto protetto da una siffatta denominazione, per il semplice motivo che esse figurano in tale disciplinare. Tuttavia, le DOP sono tutelate in quanto designano un prodotto che presenta determinate qualità o determinate caratteristiche. Di conseguenza, la DOP e il prodotto da essa protetto sono strettamente collegati”.

Secondo la Corte di Giustizia non si può quindi escludere che la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata, senza che tale denominazione figuri sul prodotto o sul suo imballaggio, possa provocare confusione nei confronti del consumatore tanto da indurlo a ritenere che il prodotto avente detta caratteristica sia oggetto della denominazione registrata.

Al fine di stabilire se ricorra tale circostanza, sarà necessario valutare se l’elemento riprodotto dell’alimento oggetto della denominazione registrata costituisca una caratteristica di riferimento particolarmente distintiva dello stesso tanto che la sua riproduzione possa, unitamente ad altri fattori rilevanti, indurre il consumatore a credere che il prodotto contenente detta peculiarità sia oggetto della denominazione registrata.

Nel caso in esame la Corte ha quindi rinviato la causa al giudice nazionale francese per stabilire se la striscia orizzontale sia una caratteristica peculiare del formaggio DOP Morbier avente capacità distintiva tale da poter indurre il consumatore a fare confusione tra il formaggio DOP e il formaggio non DOP “Montboissié du Haut Livradois”.



Conclusioni

La sentenza della Corte di Giustizia è decisamente innovativa e apre la strada a un concetto particolarmente esteso di tutela delle denominazioni protette. Considerata l’importanza delle DOP e delle IGP nel patrimonio gastronomico italiano la sentenza potrebbe costituire un tassello significativo per combattere forme di contraffazione. La valutazione del caso concreto rimane comunque al giudice nazionale che, sulla base dei principi della Corte di Lussemburgo, dovrà valutare il reale rischio di confusione.

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01/04/2022

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